Lo studio assiste indistintamente sia i privati che le aziende e per scelta professionale è indipendente da qualunque ente, istituzione e compagnia assicurativa.
La procedura per ottenere il risarcimento del danno.
Nel caso
in cui si sia coinvolti in un sinistro stradale occorre informare prontamente la
propria assicurazione attraverso la c.d. "denuncia di sinistro".
Tale denuncia può essere presentata scritta di proprio
pugno o utilizzando il modello fornito dalle compagnie assicuratrici oppure
utilizzando il modulo per la constatazione amichevole (CID), in ogni caso vanno
inseriti tutti i dati relativi alle persone coinvolte, ai veicoli ed alle
relative assicurazioni nonché il luogo, la data e la dinamica del sinistro. Se
si è in possesso solo della targa del veicolo di controparte è possibile
risalire al proprietario e alla relativa assicurazione tramite una visura sui
terminali A.N.I.A. ed in alcuni casi una visura al PRA. Nel caso di veicolo non
identificato o non assicurato si può rivolgere la richiesta al Fondo di Garanzia
Vittime della Strada.
Oltre alla denuncia il passo successivo è presentare la richiesta di risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro.
Richiesta di risarcimento danni
Recentemente con il D.Lgs. 209/2005 e il DPR 254/2006 è stata modificata anche la disciplina del danno al trasportato ed è stata introdotta la possibilità del cosiddetto “indennizzo diretto” da parte della propria assicurazione.
Tali innovazioni non hanno però eliminato la possibilità di richiedere i danni alla controparte.
L’indennizzo diretto può essere chiesto soltanto quando ricorrano le seguenti condizioni:
- i veicoli coinvolti non siano più di due
- entrambi i veicoli siano identificati e assicurati
- i danni siano solo alle cose (e danni di lieve entità alle persone) del conducente, del proprietario o degli altri assicurati - non si applica per danni a trasportati o investimenti pedonali
La richiesta di indennizzo diretto va presentata dal danneggiato, che si ritiene non responsabile del sinistro, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax (o in via telematica, salvo che nel contratto non sia esplicitamente esclusa) e deve contenere tutti gli elementi indicati nell’art. 6 del DPR 254/06.
Se sei solo trasportato
Anche in questo caso la normativa è stata modificata ed ora il risarcimento è a carico dell’assicurazione del veicolo su cui si è trasportati a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro. La richiesta danni va, quindi, indirizzata esclusivamente all’assicurazione del veicolo sul quale si viaggiava al momento del sinistro.
Sulla quantificazione del danno.
In relazione al risarcimento del danno un aspetto piuttosto problematico è la quantificazione del danno stesso. La consulenza di personale competente nella quantificazione e qualificazione del danno risulta fondamentale per evitare una valutazione riduttiva e “al ribasso” dei danni riportati.
I danni subiti in seguito a sinistro stradale sono generalmente danni materiali (al veicolo ed alle cose del proprietario) e danni fisici.
I danni fisici si valutano in particolare sulla base di una perizia medico-legale che si basa su una visita medica, ma anche sulla documentazione.
E’ quindi fondamentale conservare tutti i certificati medici (rilasciati ad esempio del pronto soccorso, del proprio medico di base, di eventuali specialisti, ecc…) nonché tutti gli scontrini e ricevute relative a spese mediche (medicinali, terapie riabilitative, cure specialistiche, ecc…).
In seguito al sinistro si possono riportare anche danni diversi dal semplice danno fisico (ad esempio si può subire un danno estetico, alla vita di relazione, o altri simili) tale da integrare la nuova fattispecie del danno esistenziale.
Lo Studio Legale Morellini & Pasolini dispone di una nutrita serie di consulenti quali, medici legali (sia ortopedici, psichiatrici, psicologi, neurologi, dermatologi ecc) e periti tecnici (cinematici, meccanici, elettronici, ecc), verso i quali indirizzare i propri assistiti al fine di periziare i danni subiti.