IL CASO BURGMAN

Gentili lettori,

è con grande piacere che sono a raccontarvi una vicenda a lieto fine che vede coinvolti, un semplice consumatore (il sottoscritto) ed una grossa multinazionale: la Suzuki Motor Company.
Nel mese di Aprile 2004 ho acquistato presso la concessionaria Baldoni di Cesena un Suzuki Burgman 400ie.
Fin dall’inizio però ho notato lo sgradevole inconveniente di uno “strappo” del motore nel regime di rotazione compreso tra i 2500 e 3500 giri.
Poiché, come avete avuto modo di vedere, visitando le pagine del nostro sito, svolgo la professione di avvocato, non ho voluto lasciare perdere anche perché sarebbe stato un affronto alla mia professione.
Così ho immediatamente inviato una formale messa in mora, sia al
concessionario, sia della Suzuki, con raccomandata del 29.4.04 1.
In seguito ad un contatto telefonico da parte di Suzuki, inviavo ulteriore raccomandata 2
La Suzuki rispondeva con raccomandata del 17.05.04 declinando ogni responsabilità  3 e confermando la piena efficienza del mezzo.
A questo punto non mi volevo certo dare per vinto ed ho comunicato a Suzuki   4 di aver depositato in Tribunale, nei confronti del venditore, Baldoni Moto, un ricorso per  “accertamento tecnico preventivo 5.
Con tale sistema, si ottiene in breve tempo dal Tribunale, una perizia che ha lo scopo di “fotografare” lo stato attuale del veicolo.
All’esito, si può decidere se fare la causa oppure rinunciare.
Ovviamente la perizia ha un costo che io ho dovuto anticipare al perito nominato dal tribunale.
Di conseguenza al mio ricorso, si costituiva la Baldoni Moto .
Come potrete notare, il mio ricorso è stato depositato nel mese di Maggio, la perizia è stata eseguita i primi di Luglio e la relazione è stata depositata dal perito del Tribunale, alla fine di Agosto 6.
Come consulente di parte di Baldoni Moto è stato inviato direttamente dalla Suzuki, un loro ingegnere da Torino.
Io non ho nominato nessuno ed ho partecipato personalmente alle operazioni
Compito del perito è quello di rispondere in maniera meticolosa alla domande poste nel ricorso e autorizzate dal Giudice.
Al termine di tale procedimento, ho ritenuto che la perizia evidenziasse il problema dello “strappo” e così non ho esitato a citare in giudizio la concessionaria Baldoni Moto 7.
La prima udienza era stata fissata per il giorno 23.11.04.
Entro il termine previsto dal codice di procedura, si è costituita in giudizio la concessionaria Baldoni la quale, ovviamente, ha chiesto che venisse chiamata in causa la Suzuki Italia.
Il Giudice ha accolto la richiesta ed ha rinviato la prima udienza al 18.02.05.
La Suzuki si costituiva in giudizio mediante il deposito della propria comparsa prendendo posizione sulle proprie ragioni .
Il 24 Novembre 2006 il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie contenenti le richieste di prove: memoria Morellini 8 , memoria Baldoni .
Suzuki, depositava una memoria contenente la richiesta di acquisizione nel giudizio, della perizia effettuata nel precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo e chiedeva il rigetto delle richieste effettuate dal sottoscritto nella citazione. Baldoni e Suzuki depositavano successivamente ulteriori repliche di scarsa importanza processuale.
Il Giudice, con provvedimento del 13 Febbraio 2006, rigettava tutte le richieste delle parti, ritenendole ininfluenti ad eccezione di un supplemento di perizia richiesto dal sottoscritto nella propria memoria.
Così veniva fissato per il 13 Aprile 2006 il giuramento del perito del Giudice (CTU), nella stessa persona del precedente perito.
Il 13 Aprile 2006 l’Ing. Placucci, accettava l’incarico e nei giorni successivi effettuava il supplemento di perizia che depositava il 10 settembre 2007 9.
A questo punto la causa era pressocchè terminata.
In data 28 Settembre 2007 si teneva l’ultima udienza ed il Giudice concedeva i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche; conclusionale Morellini 10; concl. Baldoni ; concl. Suzuki .
In considerazione della infondatezza degli assunti delle controparti, il sottoscritto depositava una memoria di replica 11.

In data 7 Gennaio 2008 veniva depositata la SENTENZA. 12

 

* * * * *

Facendo un po’ di conteggi, la Suzuki è stata condannata a sborsare:

- al sottoscritto, quale somma di risarcimento,
  spese legali e rimborso spese..................................       €. 5.570

- all’avvocato della concessionaria Baldoni .........       €. 2.200

- ai propri avvocati (non meno di) ....................            €. 2.200

Totale                                                               €. 9.970

 

Si, forse per un colosso multinazionale non sono nulla ma, credetemi la soddisfazione di veder loro sborsare 10.000 euro è veramente il massimo!

 Spero che il racconto della mia vicenda possa essere d’aiuto a molti motociclisti scontenti che si vedono prevaricati e/o ignorati i loro diritti da coloro che hanno percepito denaro sonante esente da qualunque difetto!

 Abbassare sempre la testa di fronte al nemico solo perché è più grosso di noi, non aiuta a migliorare la vita anzi, è causa di stress e di rancori.

 Forse, io sono in una posizione privilegiata rispetto al comune utente però, vi ho dimostrato che, armandosi di tempo e anticipando un po’ di denaro, alla fine, la soddisfazione è immensa!

Se volete potete utilizzare liberamente tutto il materiale che trovate su queste pagine, a firma del sottoscritto o della collega Battistini, per la vostra “giusta causa”!

                                                                                                         

                                                                                                               Marco Morellini

     morel.mm@virgilio.it