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a)
il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici,
purché impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo (anche
dipendenti a progetto);
b)
gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di
ricerca e sviluppo (quota ammortamento);
c)
i fabbricati ed i terreni esclusivamente per la
realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il
periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e
sviluppo (quota ammortamento);
d)
la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i
brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne
a prezzi di mercato, nell’ambito di un'operazione effettuata
alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi
di collusione;
e)
i servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai
fini dell’attività di ricerca e sviluppo;
f)
le spese generali (limitato);
g)
i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture
e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e
sviluppo.
I
fabbricati, gli strumenti e le attrezzature, sono ammissibili
anche se acquisiti mediante locazione finanziaria (concorrono le
quote capitali dei canoni).
A
titolo esemplificativo per il settore sono ammessi i seguenti
costi:
Ø
lavoro del personale interno (stilisti e tecnici) impiegato
nella attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
Ø
prestazioni dei professionisti (stilisti, altri consulenti
esterni, …);
Ø
materie prime e materiali di consumo connessi alla attività di
ideazione e realizzazione dei prototipi;
Ø
lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e
realizzazione dei prototipi;
Ø
attrezzature tecniche specifiche (computer e software dedicato,
macchinari), nella misura e per il periodo in cui sono
utilizzati per l’attività di ideazione e realizzazione dei
prototipi;
Ø
i
fabbricati e i terreni esclusivamente per la realizzazione dei
laboratori utilizzati, nella misura e per il periodo in cui sono
destinati alle fasi di ideazione e realizzazione dei prototipi
(rimane comunque ferma la non ammissibilità del costo relativo
ai terreni). |