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Ø
investimenti volti a migliorare gli standard di sicurezza a
bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene, la qualità dei
prodotti, l'efficienza energetica e la selettività senza
incrementare le capacità di cattura del peschereccio;
Ø
investimenti volti alla sostituzione del motore;
Ø
investimenti di armamento e di lavori di ammodernamento volti a:
ridurre i rigetti in mare,ridurre l'impatto della pesca su
specie non commerciali, ridurre l'impatto della pesca sugli
ecosistemi e sui fondali marini;
Ø
proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici,
anche attraverso modifiche del materiale di parte degli attrezzi
da pesca, purché non comportino un aumento dello sforzo di pesca
o una riduzione della selettività degli attrezzi da pesca e
siano introdotte tutte le misure appropriate per evitare danni
fisici ai predatori;
Ø
investimenti volti alla selettività degli attrezzi da pesca,
compresa la sostituzione degli stessi verso l'uso di altre
tecniche di pesca più selettive, di cui ai sistemi non trainati
elencati nella tabella 3 del Reg. (CE) n. 1799/2006;
Ø
prima sostituzione degli attrezzi da pesca, allo scopo di
garantire il rispetto dei nuovi requisiti tecnici comunitari in
materia di selettività o per ridurre l'impatto di pesca sulle
specie non commerciali. Gli aiuti possono essere concessi fino
alla data in cui tali requisiti diventano obbligatori o per un
breve periodo successivo fissato dalla pertinente normativa
comunitaria;
Ø
massimo due sostituzioni degli attrezzi da pesca, per tutto il
periodo 2007/13, ai fini della selettività, nei casi in cui il
peschereccio interessato rientri in un piano di ricostituzione
ai sensi dell'art. 5 del Reg.(CE) n. 2371/2002 o i nuovi
attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e pratiche
ambientali riconosciuti e più rigorosi rispetto ai vigenti
obblighi normativi |